Art. 1 Costituzione dell’Associazione
- E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione Politico-Culturale senza scopo di lucro denominata “Cittadini per Fiesole”.
- L’Associazione ha sede in Fiesole (FI) Via Faentina n. 73 (presso il Circolo ARCI “R.Pruneti” Pian di Mugnone)
- L’Associazione adotta come proprio simbolo quello dell’allegato “A”.
Art. 2. Scopi
- L’Associazione si propone di promuovere a livello locale ogni tipo di attività culturale, politica, ricreativa, sociale tendente alla partecipazione dei cittadini alle questioni legate al territorio e alla politica fiesolana.
- Nasce per dare spazio ai cittadini, alle loro competenze, ai progetti e alle idee e si propone di favorire la partecipazione dei fiesolani alle decisioni politiche mediante l’adozione di strumenti di trasparenza, di confronto e di concertazione.
- A tal fine l’Associazione potrà organizzare incontri, elaborare e diffondere documenti, raccogliere fondi, promuovere la riunione nelle forme più idonee di tutte le organizzazioni, associazioni, movimenti di cittadini e comitati che si riconoscono nei valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.
- L’Associazione si impegna altresì a favorire la riunione nelle forme più idonee di tutte le organizzazioni associative che ne condividono lo spirito al fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima condivisione delle iniziative assunte.
Art. 3. Soci
1. Sono soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che, indipendentemente
dalle condizioni personali (di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizione sociale) sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. I soci si dividono in:
· Soci ordinari: persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
· Soci onorari: persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale e/o economico alla costituzione dell’Associazione.
3. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal
Consiglio direttivo, il quale decide entro un mese dalla domanda. In caso di mancato
accoglimento della domanda, la decisione deve essere motivata.
4. Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera scritta al Consiglio direttivo.
5. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell’eventuale
regolamento interno. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell’Associazione, il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall’Associazione.
6. Il socio che non rinnova annualmente la propria iscrizione, mediante versamento della quota associativa, decade automaticamente dalla propria qualifica.
7. Tutti i soci che abbiano compito i sedici anni, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 4. Patrimonio
- Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili
- contributi
- donazioni e lasciti
- rimborsi
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrate.
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
- Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
- E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Art. 5. Esercizi sociali e bilancio
- L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo.
- Dovrà altresì redigere il bilancio preventivo, da approvarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
- Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti le sedute indette rispettivamente per la loro adozione e approvazione, in modo da poter essere consultati da ogni socio.
Art. 6. Gli organi
- Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori.
- Tutte le cariche elettive sono gratuite. Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti.
Art. 7. L’Assemblea dei soci
- L’Assemblea ordinaria dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e onorari, con diritto di voto riservato ai soli soci ordinari.
- E’ convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno in via ordinaria, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e dell’approvazione del rendiconto di gestione e, quindi, entro il mese di dicembre e entro il mese di marzo di ogni anno. Viene inoltre convocata, in via straordinaria, quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati.
- La convocazione è effettuata con avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea e mediante convocazione via posta ordinaria o via posta elettronica.
- Si riunisce nella sede sociale o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.
- In prima convocazione, l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.
- Nel caso si debbano votare modifiche allo Statuto o lo scioglimento anticipato dell’Associazione, l’Assemblea allo scopo convocata è valida se sono presenti almeno i ¾ dei soci aventi diritto al voto e può deliberare con la maggioranza assoluta dei presenti.
- Non è consentito il voto per delega.
Art. 8. Compiti dell’Assemblea
- L’Assemblea stabilisce gli indirizzi per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione degli stessi.
- Elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori e ne stabilisce il periodo del mandato.
- Delibera sull’ammissione dei nuovi soci.
- Approva il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione, gli eventuali regolamenti interni.
Art. 9. Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed ha il compito di dare esecutività ed operatività agli indirizzi programmatici deliberati dall’Assemblea oltre a quello di elaborare il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci, fra i propri componenti. Nella prima riunione dopo l’elezione, elegge, fra i suoi membri.
- un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittime impedimento
- un Segretario che redige i verbali delle riunioni, aggiorna il libro dei soci e adempie alle mansioni di segreteria e di contabilità, ivi comprese la gestione delle entrate e delle spese .
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su iniziativa di almeno tre dei suoi componenti tramite posta ordinaria o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. Si considera validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi membri.
Art. 10. Il Presidente
- Il Presidente è eletto dall’assemblea e può essere riconfermato al termine del mandato.
In caso di dimissioni, o di richiesta di sostituzione nel corso del mandato da parte di un quinto dei componenti dell’assemblea, quest’ultima provvederà ad eleggere il nuovo Presidente a maggioranza. - Ha il compito di coordinare le iniziative per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi.
- Il Presidente, previa approvazione da parte dell’Assemblea, può attribuire il potere di firma o specifici incarichi ad un altri soci.
Art. 11 Il Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.
- E’ investito dei più ampi poteri di controllo della gestione dell’Associazione, in
particolare dei bilanci.
Art. 12. Modifiche al regolamento
- I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente regolamento con le
maggioranze previste all’art. 7 comma 6 del presente Statuto.
Art. 13.
- Qualora venga deliberato lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, con le maggioranze previste dall’art. 7 comma 6 del presente Statuto, nominerà un liquidatore che dovrà provvedere a quantificare e devolvere il patrimonio residuo ad un’Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 14. Norma finale
- Per quanto non è espressamente contemplato dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti in materia.